Allegato
Art. 1
Commissione di Conciliazione
In vigore dal 6 mar 2007
Allegato
Procedura di Conciliazione
- Commissione di Conciliazione
Su richiesta di una delle Parti della controversia, è istituita una Commissione di Conciliazione. La Commissione, a meno che le Parti non convengano diversamente, è composta da cinque membri, due designati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente scelto di comune accordo da questi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-a-1