Art. 1 · Commissione di Conciliazione
Allegato

Art. 1

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Commissione di Conciliazione

In vigore dal 6 mar 2007
Allegato Procedura di Conciliazione - Commissione di Conciliazione Su richiesta di una delle Parti della controversia, è istituita una Commissione di Conciliazione. La Commissione, a meno che le Parti non convengano diversamente, è composta da cinque membri, due designati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente scelto di comune accordo da questi membri.
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