Allegato
Art. 2
Membri della Commissione
In vigore dal 6 mar 2007
- Membri della Commissione
In caso di controversia tra più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse designano di comune accordo i loro membri della Commissione. Allorchè due o più Parti hanno interessi separati o sono in disaccordo sul fatto di avere o meno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-a-2