Art. 2 · Membri della Commissione
Allegato

Art. 2

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Membri della Commissione

In vigore dal 6 mar 2007
- Membri della Commissione In caso di controversia tra più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse designano di comune accordo i loro membri della Commissione. Allorchè due o più Parti hanno interessi separati o sono in disaccordo sul fatto di avere o meno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.
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