Art. 1

Autorizzazione alla ratifica.

In vigore dal 6 mar 2007
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P r o m u l g a la seguente legge: . (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo