Convenzione
Art. 27
Adesione
In vigore dal 6 mar 2007
- Adesione
1. Questa Convenzione è aperta all'adesione di Stati non membri dell'UNESCO, ma membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue agenzie specializzate, invitati ad aderirvi dalla Conferenza Generale dell'UNESCO.
2. Questa Convenzione è ugualmente aperta all'adesione di territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno conseguito la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale e che hanno competenza sulle materie di cui tratta questa Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.
3. Le seguenti disposizioni si applicano alle organizzazioni d'integrazione economica regionale:
(a) questa Convenzione è aperta anche all'adesione di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che, salvo quanto previsto di seguito, è pienamente vincolata dalle disposizioni della Convenzione allo stesso titolo degli Stati Parte;
(b) qualora uno o più Stati membri di una tale organizzazione siano anche Parti di questa Convenzione, l'organizzazione e questo o questi Stati membri convengono sulla loro responsabilità nell'adempimento dei loro obblighi derivanti da questa Convenzione. Questa suddivisione di responsabilità ha effetto una volta completata la procedura di notifica descritta al punto (c). L'organizzazione e lo Stato o gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare in maniera concorrente i diritti che scaturiscono da questa Convenzione.
Inoltre, le organizzazioni d'integrazione economica regionale, nei settori che rientrano nella loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti di questa Convenzione.
Una tale organizzazione non esercita il suo diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il suo e viceversa;
(c) un'organizzazione d'integrazione economica regionale ed il suo o i suoi Stati membri che si sono accordati per una suddivisione delle responsabilità, come previsto dal punto (b), informano le Parti della suddivisione suddetta nella maniera seguente:
(i) nel suo strumento di adesione, questa organizzazione indica in maniera precisa la suddivisione di responsabilità per quel che riguarda le questioni regolate dalla Convenzione;
(ii) in caso di ulteriore modifica delle loro rispettive responsabilità, l'organizzazione d'integrazione economica regionale informa il depositario di ogni proposta di modifica delle loro rispettive responsabilità; il depositario informa a sua volta le Parti di questa modifica;
(d) gli Stati Membri di un'organizzazione d'integrazione economica regionale che diventano Parti della Convenzione si presume rimangano competenti in tutti i settori che non siano stati oggetto di un trasferimento di competenze dall'organizzazione espressamente dichiarato o segnalato al depositario;
(e) per "organizzazione d'integrazione economica regionale" s'intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani, membri delle Nazioni Unite o di una delle sue agenzie specializzate, a cui questi Stati hanno trasferito la loro competenza, nei settori regolati da questa Convenzione e che è stata dovutamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a divenirne Parte.
4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore Generale dell'UNESCO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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