Convenzione

Art. 22

Conferenza delle Parti

In vigore dal 6 mar 2007
- Conferenza delle Parti 1. È costituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l'organo plenario e supremo di questa Convenzione. 2. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile, congiuntamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così essa decide o se il Comitato Intergovernativo riceve una richiesta in tal senso da almeno un terzo delle Parti. 3. La Conferenza delle Parti adotta il suo regolamento interno. 4. Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, tra l'altro: (a) eleggere i membri del Comitato Intergovernativo; (b) ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti di questa Convenzione trasmessi dal Comitato Intergovernativo; (c) approvare le linee guida operative predisposte, su sua domanda, dal Comitato Intergovernativo; (d) adottare ogni altra misura che essa giudica necessaria per promuovere gli obiettivi di questa Convenzione.
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Conferenza delle Parti (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo