Convenzione
Art. 20
Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarietà e non subordinazione
In vigore dal 6 mar 2007
- Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarietà e non subordinazione
1. Le Parti riconoscono che esse devono adempiere in buona fede i loro obblighi derivanti da questa Convenzione e da tutti gli altri trattati di cui sono parti. In conformità a ciò, senza subordinare questa Convenzione agli altri trattati,
(a) esse incoraggiano il sostegno reciproco tra questa Convenzione e
gli altri trattati di cui esse sono parti; e
(b) allorchè esse interpretano e applicano gli altri trattati di cui sono parti o assumono altri obblighi internazionali, le Parti tengono conto delle rilevanti disposizioni di questa Convenzione.
2. Nessuna disposizione di questa Convenzione può essere interpretata come tale da modificare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi altro trattato di cui sono parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-20