Convenzione

Art. 20

Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarietà e non subordinazione

In vigore dal 6 mar 2007
- Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarietà e non subordinazione 1. Le Parti riconoscono che esse devono adempiere in buona fede i loro obblighi derivanti da questa Convenzione e da tutti gli altri trattati di cui sono parti. In conformità a ciò, senza subordinare questa Convenzione agli altri trattati, (a) esse incoraggiano il sostegno reciproco tra questa Convenzione e gli altri trattati di cui esse sono parti; e (b) allorchè esse interpretano e applicano gli altri trattati di cui sono parti o assumono altri obblighi internazionali, le Parti tengono conto delle rilevanti disposizioni di questa Convenzione. 2. Nessuna disposizione di questa Convenzione può essere interpretata come tale da modificare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi altro trattato di cui sono parti.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-20

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