Convenzione

Art. 16

Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo

In vigore dal 6 mar 2007
- Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo I Paesi sviluppati devono facilitare gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo accordando, attraverso strutture istituzionali e giuridiche adeguate, un trattamento preferenziale agli artisti e ad altre figure professionali ed operatori culturali, nonché ai beni e servizi culturali provenienti dai Paesi in via di sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-16

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Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo