Convenzione

Art. 14

Cooperazione per lo sviluppo

In vigore dal 6 mar 2007
- Cooperazione per lo sviluppo Le Parti s'impegnano a sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, in modo particolare per quel che riguarda i bisogni specifici dei Paesi in via di sviluppo, al fine di favorire l'emergere di un settore culturale dinamico attraverso, tra gli altri, i seguenti strumenti: (a) il rafforzamento delle industrie culturali dei Paesi in via di sviluppo: (i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturale nei Paesi in via di sviluppo; (ii) facilitando un accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e servizi culturali al mercato mondiale ed ai circuiti internazionali di distribuzione; (iii) permettendo l'emergere di mercati locali e regionali vitali; (iv) adottando, quando possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati al fine di facilitare l'accesso nel loro territorio alle attività, ai beni ed ai servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo; (v) sostenendo il lavoro creativo e facilitando, nella misura del possibile, la mobilità degli artisti dei Paesi in via di sviluppo; (vi) incoraggiando una collaborazione appropriata tra i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo, in particolare, tra gli altri, nei settori della musica e del cinema; (b) il rafforzamento delle capacità attraverso lo scambio di informazioni, esperienze ed expertise, e la formazione delle risorse umane nei Paesi in via di sviluppo, nei settori pubblico e privato, che riguardino, tra gli altri, le capacità strategiche e di gestione, l'elaborazione e l'attuazione di politiche, la promozione e la distribuzione delle espressioni culturali, lo sviluppo delle medie, piccole e microimprese, l'utilizzazione delle tecnologie, lo sviluppo ed il trasferimento di competenze; (c) il trasferimento di tecnologie attraverso l'introduzione di adeguate misure d'incentivazione per il trasferimento di tecnologie e di know-how, in particolare nel settore delle industrie e delle imprese culturali; (d) il sostegno finanziario attraverso: (i) la costituzione di un Fondo Internazionale per la Diversità Culturale, come previsto all'; (ii) la concessione di un aiuto pubblico allo sviluppo, allorchè necessario, comprensivo di un'assistenza tecnica destinata a stimolare e sostenere la creatività; (iii) altre forme di assistenza finanziaria, quali prestiti a basso tasso d'interesse, contributi e altri meccanismi di finanziamento.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-14

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Cooperazione per lo sviluppo (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo