Convenzione
Art. 10
Educazione e sensibilizzazione del pubblico
In vigore dal 6 mar 2007
- Educazione e sensibilizzazione del pubblico
Le Parti devono:
(a) favorire e sviluppare la comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, tra l'altro, attraverso programmi educativi e programmi volti ad accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica in materia;
(b) cooperare con le altre Parti e le Organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l'obiettivo di questo articolo;
(c) impegnarsi ad incoraggiare la creatività ed a rafforzare le capacità di produzione attraverso l'avvio di programmi educativi, di formazione e scambio nel campo delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere applicate in modo che non abbiano un impatto negativo sulle forme tradizionali di produzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-10