Convenzione

Art. 10

Educazione e sensibilizzazione del pubblico

In vigore dal 6 mar 2007
- Educazione e sensibilizzazione del pubblico Le Parti devono: (a) favorire e sviluppare la comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, tra l'altro, attraverso programmi educativi e programmi volti ad accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica in materia; (b) cooperare con le altre Parti e le Organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l'obiettivo di questo articolo; (c) impegnarsi ad incoraggiare la creatività ed a rafforzare le capacità di produzione attraverso l'avvio di programmi educativi, di formazione e scambio nel campo delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere applicate in modo che non abbiano un impatto negativo sulle forme tradizionali di produzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo