Convenzione
Art. 7
Misure volte a promuovere le espressioni culturali
In vigore dal 6 mar 2007
- Misure volte a promuovere le espressioni culturali
1. Le Parti si impegnano a creare sul loro territorio un ambiente che incoraggia gli individui ed i gruppi sociali:
(a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro proprie espressioni culturali e ad avervi accesso, tenendo nel dovuto conto le condizioni ed i bisogni particolari delle donne e dei diversi gruppi sociali, comprese le persone che appartengono alle minoranze ed alle popolazioni indigene;
(b) ad avere accesso alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri Paesi del mondo.
2. Le Parti si impegnano anche a riconoscere l'importante contributo degli artisti e di tutti coloro che sono coinvolti nel processo creativo, delle comunità culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, ed il loro ruolo centrale nell'alimentare la diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-7