Convenzione

Art. 7

Misure volte a promuovere le espressioni culturali

In vigore dal 6 mar 2007
- Misure volte a promuovere le espressioni culturali 1. Le Parti si impegnano a creare sul loro territorio un ambiente che incoraggia gli individui ed i gruppi sociali: (a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro proprie espressioni culturali e ad avervi accesso, tenendo nel dovuto conto le condizioni ed i bisogni particolari delle donne e dei diversi gruppi sociali, comprese le persone che appartengono alle minoranze ed alle popolazioni indigene; (b) ad avere accesso alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri Paesi del mondo. 2. Le Parti si impegnano anche a riconoscere l'importante contributo degli artisti e di tutti coloro che sono coinvolti nel processo creativo, delle comunità culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, ed il loro ruolo centrale nell'alimentare la diversità delle espressioni culturali.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-7

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Misure volte a promuovere le espressioni culturali (Art. 7 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo