Convenzione
Art. 6
Diritti delle Parti a livello nazionale
In vigore dal 6 mar 2007
- Diritti delle Parti a livello nazionale
1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, quali sono descritte all'.6, e tenendo conto delle circostanze e dei bisogni che le sono propri, ciascuna Parte può adottare delle misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.
2. Queste misure possono includere le seguenti:
(a) misure normative volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
(b) misure che, in modo appropriato, offrono delle opportunità per le attività, beni e servizi culturali nazionali, tra tutti quelli disponibili all'interno del territorio nazionale, per quanto riguarda la creazione, produzione, diffusione, distribuzione ed il godimento, comprese disposizioni relative alla lingua utilizzata per i suddetti attività, beni e servizi;
(c) misure che mirano a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti ed alle attività nel settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali;
(d) misure che sono volte ad accordare assistenza finanziaria pubblica;
(e) misure che mirano ad incoraggiare gli organismi senza scopo di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri professionisti della cultura, a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali, nonché delle attività, dei beni e servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito d'impresa nelle loro attività; (f) misure che mirano a stabilire e sostenere, in modo adeguato, le istituzioni del servizio pubblico;
(g) misure volte a sostenere e supportare artisti ed altri soggetti coinvolti nella creazione di espressioni culturali;
(h) misure che mirano a promuovere la diversità dei media, anche per mezzo del servizio pubblico di radiodiffusione;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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