Convenzione
Art. 5
Regola generale riguardante diritti ed obblighi
In vigore dal 6 mar 2007
- Regola generale riguardante diritti ed obblighi
1. Le Parti, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ai principi del diritto internazionale ed agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, riaffermano il loro diritto sovrano di formulare ed attuare le loro politiche culturali, di adottare delle misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione.
2. Allorchè una Parte attua delle politiche e adotta delle misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul suo territorio, le sue politiche e misure devono essere compatibili con le disposizioni di questa Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-5