Convenzione

Art. 5

Regola generale riguardante diritti ed obblighi

In vigore dal 6 mar 2007
- Regola generale riguardante diritti ed obblighi 1. Le Parti, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ai principi del diritto internazionale ed agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, riaffermano il loro diritto sovrano di formulare ed attuare le loro politiche culturali, di adottare delle misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione. 2. Allorchè una Parte attua delle politiche e adotta delle misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul suo territorio, le sue politiche e misure devono essere compatibili con le disposizioni di questa Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-5

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