Convenzione

Art. 9

Condivisione delle informazioni e trasparenza

In vigore dal 6 mar 2007
- Condivisione delle informazioni e trasparenza Le Parti devono: (a) fornire ogni quattro anni, nei loro rapporti all'UNESCO, le informazioni appropriate sulle misure prese per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali all'interno del loro territorio e a livello internazionale; (b) designare un punto di contatto incaricato di far circolare le informazioni relative a questa Convenzione; (c) condividere e scambiare le informazioni relative alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-9

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Condivisione delle informazioni e trasparenza (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo