Convenzione
Art. 9
Condivisione delle informazioni e trasparenza
In vigore dal 6 mar 2007
- Condivisione delle informazioni e trasparenza
Le Parti devono:
(a) fornire ogni quattro anni, nei loro rapporti all'UNESCO, le informazioni appropriate sulle misure prese per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali all'interno del loro territorio e a livello internazionale;
(b) designare un punto di contatto incaricato di far circolare le informazioni relative a questa Convenzione;
(c) condividere e scambiare le informazioni relative alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-9