Convenzione

Art. 25

Soluzione delle controversie

In vigore dal 6 mar 2007
- Soluzione delle controversie 1. In caso di controversia tra le Parti di questa Convenzione sull'interpretazione o applicazione della Convenzione, le Parti ricercano una soluzione per mezzo di una negoziazione. 2. Se le Parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo per mezzo della negoziazione, esse possono ricorrere di comune accordo ai buoni uffici, o richiedere la mediazione, di un terzo. 3. Se non ci sono stati buoni uffici nè mediazione o se la controversia non ha potuto essere risolta attraverso negoziazione, buoni uffici o mediazione, una Parte può far ricorso alla conciliazione, conformemente alla procedura che figura nell'Allegato a questa Convenzione. Le Parti esaminano in buona fede la proposta di soluzione della controversia fatta dalla Commissione di Conciliazione. 4. Ciascuna Parte può, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o deIl'adesione, dichiarare che essa non riconosce la procedura di conciliazione prevista qui sopra. La Parte che ha fatto una tale dichiarazione, può, in qualsiasi momento, ritirarla attraverso una notifica al Direttore Generale dell'UNESCO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo