Convenzione

Art. 29

Entrata in vigore

In vigore dal 6 mar 2007
- Entrata in vigore 1. Questa Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma unicamente nei riguardi degli Stati o delle organizzazioni d'integrazione economica regionale che hanno depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a questa data o anteriormente. Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione economica regionale deve essere considerato come aggiuntivo rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-29

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Entrata in vigore (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo