Convenzione
Art. 29
Entrata in vigore
In vigore dal 6 mar 2007
- Entrata in vigore
1. Questa Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma unicamente nei riguardi degli Stati o delle organizzazioni d'integrazione economica regionale che hanno depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a questa data o anteriormente. Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione economica regionale deve essere considerato come aggiuntivo rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-29