Convenzione

Art. 23

Comitato Intergovernativo

In vigore dal 6 mar 2007
- Comitato Intergovernativo 1. È istituito presso l'UNESCO un Comitato Intergovernativo per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, qui di seguito denominato " il Comitato Intergovemativo". Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati Parte della Convenzione, eletti per un periodo di quattro anni dalla Conferenza delle Parti non appena questa Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'. 2. Il Comitato Intergovernativo si riunisce una volta all'anno. 3. Il Comitato Intergovernativo funziona sotto l'autorità e conformemente alle direttive della Conferenza delle Parti, a cui rende conto. 4. Il numero dei membri del Comitato Intergovernativo sarà portato a 24 allorchè il numero delle Parti della Convenzione raggiungerà i 50. 5. L'elezione dei Membri del Comitato Intergovernativo è basata sui principi dell'equa ripartizione geografica e della rotazione. 6. Senza pregiudizio delle altre attribuzioni che gli sono conferite da questa Convenzione, le funzioni del Comitato Intergovernativo sono le seguenti: (a) promuovere gli obiettivi di questa Convenzione, incoraggiare e monitorare la sua attuazione; (b) preparare e sottoporre all'approvazione della Conferenza delle Parti, su sua domanda, le linee guida relative all'attuazione ed all'applicazione delle disposizioni di questa Convenzione; (c) trasmettere alla Conferenza delle Pari i rapporti delle Parti della Convenzione, accompagnati dalle sue osservazioni e da una sintesi del loro contenuto; (d) fare delle raccomandazioni appropriate da adottare nelle situazioni sottoposte alla sua attenzione dalle Parti della Convenzione, conformemente alle disposizioni in materia contenute nella Convenzione, in particolare all'; (e) stabilire delle procedure ed altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione in altri contesti internazionali; (f) assolvere ogni altra mansione di cui può essere incaricato dalla Conferenza delle Parti. 7. Il Comitato Intergovernativo, conformemente al suo Regolamento interno, può invitare in qualsiasi momento organizzazioni pubbliche o private o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni per consultarli su questioni specifiche. 8. Il Comitato Intergovernativo predispone e sottopone il suo Regolamento interno all'approvazione della Conferenza delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-23

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Comitato Intergovernativo (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo