Accordo
Art. 12
In vigore dal 18 mar 2006
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga.
4. I documenti, le comunicazioni e le informazioni possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico prodotte in ogni forma e per lo stesso scopo.
5. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana in quanto Stato membro dell'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessità, trasmessi alla Comunità Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
6. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente, per l'applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata ai documenti ed alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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