Accordo

Art. 11

In vigore dal 18 mar 2006
1. I documenti originali sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati. 2. I documenti, l'informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-11

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