Accordo

Art. 15

In vigore dal 18 mar 2006
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali: a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorità competente, oppure c) indicare quali sono le autorità competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, può comportare la raccolta delle disposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002. — Testo vigente | Portale Normativo