Accordo

Art. 19

In vigore dal 18 mar 2006
1. L'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. 2. Viene istituita una Commissione mista italo jugoslava, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Direttore Generale dell'Amministrazione Federale doganale o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 3. I problemi per le quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati per via diplomatica. 4. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002. — Testo vigente | Portale Normativo