Accordo
Art. 17
In vigore dal 18 mar 2006
1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad una infrazione doganale perseguita nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i citati procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualità il funzionario dovrà deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-17