Accordo
Art. 16
In vigore dal 18 mar 2006
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, registri ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;
b) procurarsi copie dei documenti, registri ed altri dati concernenti quella infrazione doganale,
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente, siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
Essi, beneficiano sul posto della stessa, protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-16