Accordo
Art. 10
In vigore dal 18 mar 2006
Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-10