Accordo
Art. 5
In vigore dal 18 mar 2006
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria delle merci e l'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-5