Accordo
Art. 3
In vigore dal 18 mar 2006
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-3