Accordo

Art. 1

In vigore dal 18 mar 2006
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successivi emendamenti; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; -alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione Federale doganale, per la Repubblica Federale di Jugoslavia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; g) "consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito di entrare nel, uscire da o circolare nel territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito; h) "persona" ogni persona fisica o giuridica; i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; j)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti.
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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002. — Testo vigente | Portale Normativo