Accordo

Art. 2

In vigore dal 18 mar 2006
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-2

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