Accordo
Art. 2
2 / 24In vigore dal 18 mar 2006
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-2