Accordo
Art. 8
In vigore dal 18 mar 2006
Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni:
a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita;
b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-8