Accordo
Art. 9
In vigore dal 18 mar 2006
Le Amministrazioni doganali:
a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione delle preventive misure e dei procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-9