Accordo

Art. 9

In vigore dal 18 mar 2006
Le Amministrazioni doganali: a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione delle preventive misure e dei procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99#art-a-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002. — Testo vigente | Portale Normativo