Accordo

Art. 9

In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti e collaborazione tra istituzioni pubbliche concernenti le aree delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dalle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse, le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.
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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo