Accordo
Art. 4
In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi per facilitare una equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-4