Accordo
Art. 5
In vigore dal 11 mar 2006
Ciascuna delle Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei fondi disponibili, promuoverà le attività delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturalì dell'altra Parte Contraente.
A dette istituzioni verrà dato il sostegno appropriato per il loro funzionamento, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nel Paese in cui operano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-5