Accordo
Art. 7
In vigore dal 11 mar 2006
Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della legislazione e della normativa vigenti e sulla base della reciprocità, promuoveranno e sosterranno tutte le attività afferenti a tale scopo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-7