Accordo
Art. 11
In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti dei fondi disponibili, la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte Contraente Incentivi appropriati potranno essere concessi dall'una o dall'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-11