Accordo

Art. 15

In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte Contraente borse di studio di varia tipologia relativamente a materie di specifico interesse per le Parti Contraenti. I termini e le condizioni di tali borse di studio verranno determinati dalle istituzioni interessate e comunicati attraverso i canali diplomatici.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-15

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