Accordo
Art. 17
In vigore dal 11 mar 2006
La cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti della legislazione e della normativa vigenti di ognuna delle due Parti, attraverso:
a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori;
b. scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
c. progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte;
d. creazione di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca;
e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di comune interesse;
f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
g. corsi di formazione; e
h. ogni altra forma di cooperazione su cui le Parti Contraenti potranno concordare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-17