Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 11 mar 2006
La cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti della legislazione e della normativa vigenti di ognuna delle due Parti, attraverso: a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori; b. scambi di informazioni scientifiche e tecniche; c. progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte; d. creazione di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca; e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di comune interesse; f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca; g. corsi di formazione; e h. ogni altra forma di cooperazione su cui le Parti Contraenti potranno concordare.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-17