Accordo

Art. 19

In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno il traffico illecito di opere di valore artistico ed archeologico, di documenti di valore storico o culturale a giudizio dell'altra Parte Contraente, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nei loro rispettivi Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-19

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