Art. 19
Accordo

Art. 19

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In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno il traffico illecito di opere di valore artistico ed archeologico, di documenti di valore storico o culturale a giudizio dell'altra Parte Contraente, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nei loro rispettivi Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-19