Accordo
Art. 21
In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-21