Accordo
Art. 26
In vigore dal 11 mar 2006
Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere per iscritto una revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento dovrà avvenire consensualmente tramite le vie diplomatiche ed entrerà in vigore in conformità con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-26