Accordo

Art. 26

In vigore dal 11 mar 2006
Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere per iscritto una revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento dovrà avvenire consensualmente tramite le vie diplomatiche ed entrerà in vigore in conformità con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo