Accordo

Art. 27

In vigore dal 11 mar 2006
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Questo Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e in seguito sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte Contraente, con un anticipo di sei mesi, che intende denunciare questo Accordo. La denuncia di questo Accordo non inciderà sulla validità e durata dei programmi o attività in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente. IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo Fatto a Roma, il 22 settembre 2004, in due originali nelle lingue italiana, thai ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DEL REGNO DELLA THAILANDIA Letizia Moratti orajaK Kasemsuvan Ministro dell' Istruzione, Vice Ministro degli Affari Esteri Università e Ricerca Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-27

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