Accordo

Art. 8

In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra università e istituzioni superiori e specializzate attraverso lo sviluppo di intese specifiche, attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, personale dell'amministrazione del settore educativo ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-8

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