Accordo
Art. 6
In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, incoraggeranno l'ingresso di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione dei compiti istituzionali degli organismi di cui all' del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-6