Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti e collaborazione tra istituzioni pubbliche concernenti le aree delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dalle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse, le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-9