Atto›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 26 gen 2006
l. È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e
strumento Schengen, a carattere temporaneo, per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per contribuire a migliorare i flussi di tesoreria dei bilanci nazionali.
2. Per il periodo 2007-2009 sono messi a disposizione della
Bulgaria e della Romania, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù di uno strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, i seguenti importi (prezzi 2004):
(in milioni di EUR, prezzi 2004)
+------------------+----------------+----------------+--------------+
| | 2007 | 2008 | 2009 |
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|Bulgaria | 121,8| 59,1| 58,6 |
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|Romania | 297,2| 131,8| 130,8 |
+------------------+----------------+----------------+--------------+
3. Almeno il 50% dei fondi assegnati a ciascun paese a titolo
dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen saranno utilizzati per aiutare la Bulgaria e la Romania nell'adempimento degli obblighi assuntisi di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
4. Il primo giorno lavorativo di ciascun mese del corrispondente
anno viene corrisposto alla Bulgaria e alla Romania un dodicesimo di ciascun importo annuale. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico
necessario al funzionamento dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-32