Atto›Titolo III
Art. 35
In vigore dal 26 gen 2006
Gli importi di cui agli sono adeguati
ogni anno dalla Commissione, in linea con le oscillazioni dei prezzi, in quanto parte degli adeguamenti tecnici annuali alle prospettive finanziarie.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-35